mercoledì 20 giugno 2007

NUOVO CODICE PENALE

LEGITTIMA DIFESA SOLO PER TUTELA PERSONA
Chi, aggredito in un luogo isolato o nella propria abitazione, superi i limiti della legittima difesa in situazioni di pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale e sessuale, non commette reato. E' una delle novità introdotte dalla bozza di riforma del codice penale presentata al ministro della Giustizia Clemente Mastella dalla commissione di tecnici - magistrati, legali e studiosi - incaricata di modificare la parte generale del codice Rocco. La bozza, dopo il vaglio del Guardasigilli, sara' presentata al Consiglio dei Ministri.

Il progetto, che si compone di 57 norme, all'art. 15 introduce tra la "cosiddette cause soggettive di esclusione della responsabilità " "l'eccesso dei limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, l'integrità fisica, per la libertà personale o per la libertà sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa".

"Si tratta certamente - spiega Piergiorgio Morosini, gup a Palermo e componente della commissione che ha iniziato i lavori a luglio del 2006 - di un allargamento delle maglie dell' istituto della legittima difesa ma, a differenza del passato, a vantaggio della persona e della vita e non della sfera patrimoniale".

SENTENZA IN 5 ANNI PENA PRESCRIZIONE
Razionalizzare i tempi della giustizia introducendo, pena la prescrizione del reato, termini massimi per l'esercizio dell'azione penale e per l'emanazione delle sentenze. E' uno dei punti chiave del progetto di riforma del codice penale

La normativa stabilisce termini massimi per l'esercizio dell'azione penale e per l'emissione della sentenza di primo grado che non potrà giungere oltre i 5 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio. Due anni, invece, il termine massimo previsto per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio. Quanto al termine massimo per l'esercizio dell'azione penale l'art. 44 della bozza prevede che il reato si prescrive se trascorrono più di 12 anni tra la consumazione dello stesso e la richiesta di rinvio a giudizio nel caso di delitti puniti con pena non inferiore a 10 anni; più di 8 anni per i reati puniti con pena non inferiore a 5 anni; più di 7 per i reati puniti con pena inferiore a 5 anni.

"Abbiamo cercato - spiega il gup di Palermo, Piergiorgio Morosini, componente della commissione - di assicurare tempi ragionevoli di durata del processo con le risorse che avevamo, senza aggravi per la giustizia. E il mezzo migliore ci sembrava l'introduzione della prescrizione dei reati per fasi. Chiaramente, per processi particolarmente complessi, come i maxi dibattimenti di mafia, verranno introdotti sospensioni dei termini di prescrizione".

SU PENA RIDOTTA DISCREZIONALITA' GIUDICE
Eliminazione delle circostanze attenuanti generiche e obbligo per il giudice di indicare specificamente nelle motivazioni della sentenza i criteri seguiti nella quantificazione della pena: sono alcune delle novità introdotte dalla bozza di riforma del codice penale.

"Il fine - spiega il gup Piergiorgio Morosini, componente della commissione - è quello di ridurre i margini di discrezionalità nell'applicazione della pena di cui ora godono i giudici. D'altro canto, introducendo principi certi nella commisurazione delle pene volevamo evitare le cosiddette condanne esemplari".

Nella bozza di riforma, inoltre, viene abolito l'ergastolo, sostituito con la pena massima di 38 anni di carcere, e vengono introdotte pene prescrittive come le prestazioni volontarie di attività non retribuita a favore della collettività.

CONCORSO IN REATO SOLO SE APPORTO REALE
Concorre nel reato chi "apporta un contributo causale alla realizzazione del fatto". E' il nuovo testo della norma sul concorso di persone nel reato, introdotto dall'articolo 21 della bozza di riforma del Codice Penale.

Il legislatore richiede, dunque, per la sussistenza del concorso un contributo concreto. Una novità che potrebbe avere ripercussioni soprattutto sulla fattispecie del concorso in associazione mafiosa, finora mai tipizzata specificamente nel codice.

"Nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa - spiega il giudice Piergiorgio Morosini, che ha partecipato alla redazione della bozza - si richiede che venga apportato un contributo specifico all'associazione criminale. La norma è frutto di una sintesi di quanto prevedeva il codice Zanardelli, in vigore prima del codice Rocco e, soprattutto, della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione emessa nel 2005 al processo Mannino. I giudici indicarono proprio la concretezza del contributo arrecato alla mafia come discrimine per la prospettazione del concorso".

RIVISTO INTERO SISTEMA SANZIONATORIO
Il progetto di riforma della Commissione Pisapia rivede l' intero sistema sanzionatorio, con un maggiore ricorso a sanzioni interdittive, riparatorie e pecuniarie che vanno nella direzione auspicata anche dal Capodello Stato, Giorgio Napolitano, nel corso della sua visita a Rebibbia, all'inizio di maggio: il carcere deve essere considerato come 'extrema ratio' ed eventualità da riservare ai casi più gravi.

La riforma del codice penale messa a punto dai 19 esperti della Commissione Pisapia fa cadere la distinzione tra delitti e contravvenzioni: resta come unica categoria quella dei reati. Fondamentale il principio di offensività: non sarà punibile un fatto se a seguito della sua commissione non c'é stata una effettiva lesione del bene o dell'interesse protetto dalla norma.

Nella bozza Pisapia, inoltre, è stato definito con piùprecisione il dolo, così da evitare confusione con i reaticolposi. Definizione più attenta anche della responsabilità penale, per esempio rispetto al concorso di persone, così da evitare discrezionalità interpretative del giudice.

Cambia anche il sistema sanzionatorio: oltre al carcere, vengono previste anche le pene interdittive, prescrittive e la detenzione domiciliare. Nella sentenza di condanna, il giudice potrà disporre pene alternative al carcere (mentre nell'attuale sistema è il tribunale di sorveglianza a stabilirle).

Un esempio: se un furto o uno scippo vengono commessi per la prima volta, il giudice può decidere, ad esempio, la permanenza domiciliare durante il fine settimana, oppure lavori socialmente utili per il risarcimento del danno, divieto di frequentazione in determinati luoghi, ecc.

La previsione di un maggiore ricorso alle sanzioni alternative al carcere dovrebbe avere come effetto una riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, dove assistenti sociali e agenti penitenziari potranno lavorare con l' obiettivo di più sicurezza e più reinserimento sociale.

Tra le novità della bozza Pisapia, infine, si torna al passato sulla legittima difesa, cancellando quella norma voluta dalla Lega Nord, la scorsa legislatura, sull' uso legittimo delle armi.

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